La presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa: presupposti, onere della prova e orientamenti giurisprudenziali recenti
Nel contesto dell’accertamento tributario relativo alle società di capitali caratterizzate da una ristretta base partecipativa, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato da tempo una presunzione secondo cui i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società si considerano distribuiti ai soci, salvo prova contraria.
Si tratta di una presunzione di origine giurisprudenziale, ormai consolidata, che ha assunto un ruolo centrale nella prassi accertativa dell’Amministrazione finanziaria.
Il fondamento normativo della presunzione
Il presupposto normativo dell’accertamento è individuato principalmente nell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, che consente all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo quando emergano elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere l’esistenza di redditi non dichiarati.
In presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, la giurisprudenza ha ritenuto che l’accertamento di maggiori ricavi o utili extracontabili in capo alla società costituisca un elemento presuntivo idoneo a ritenere la loro distribuzione ai soci, in quanto questi ultimi sono normalmente coinvolti nella gestione e hanno conoscenza diretta dell’andamento societario.
La ratio di tale orientamento risiede nell’idea che, nelle compagini societarie ristrette, sia altamente improbabile che gli utili occulti rimangano all’interno della società senza essere ripartiti tra i soci.
I presupposti applicativi
Affinché la presunzione possa operare, la giurisprudenza richiede la presenza di due elementi fondamentali:
- Accertamento di utili extracontabili in capo alla società;
- Ristretta base partecipativa della società di capitali.
Con riferimento al secondo requisito, la Corte di Cassazione considera generalmente “ristretta” una compagine composta da un numero limitato di soci, spesso legati da rapporti familiari o personali, circostanza che rende plausibile una conoscenza condivisa della gestione societaria.
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, l’accertamento di maggiori ricavi in capo alla società genera una presunzione semplice di distribuzione ai soci, con conseguente imputazione pro quota degli utili occulti ai fini fiscali.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione continua a ribadire la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.
Tra le pronunce più recenti si segnalano:
- Cass., ord. 2 febbraio 2025, n. 2464, che ha affermato come, in presenza di società a ristretta base, sia ammissibile la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ponendo a carico di questi ultimi l’onere di dimostrare la mancata distribuzione o la propria estraneità alla gestione sociale.
- Cass., ord. 9 maggio 2025, n. 12288, che ha ribadito che l’accertamento di un maggior reddito societario genera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, con inversione dell’onere della prova a loro carico.
- Cass., ord. 16 giugno 2025, n. 16041, che ha chiarito come il socio non possa limitarsi a sostenere la propria estraneità alla gestione, ma debba fornire prova concreta della mancata distribuzione degli utili.
- Cass., ord. 9 giugno 2025, n. 15279, che ha riconosciuto l’operatività della presunzione anche quando tra i soci vi siano altre società di capitali.
La Suprema Corte sottolinea costantemente che la presunzione non costituisce una fictio assoluta, bensì una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria.
L’onere della prova a carico del socio
Una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia dimostrato:
- l’esistenza di utili extracontabili;
- la ristretta base partecipativa,
si determina una inversione dell’onere della prova, gravante sul socio.
Quest’ultimo può vincere la presunzione dimostrando, ad esempio:
- che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti nella società;
- che i maggiori ricavi accertati non sono stati effettivamente conseguiti dalla società;
- che gli utili sono stati appropriati da altri soggetti;
- oppure la propria totale estraneità alla gestione e alla vita societaria.
La Cassazione ha precisato che la mera allegazione di non aver partecipato alla gestione sociale non è sufficiente: occorre fornire una prova rigorosa dell’estraneità alla gestione, al controllo e alle informazioni societarie.
L’orientamento della giurisprudenza di merito
Anche la giurisprudenza delle Corti di giustizia tributarie regionali ha frequentemente applicato il principio elaborato dalla Corte di Cassazione.
In numerose pronunce, i giudici di merito hanno confermato che la presunzione opera quando la società presenta una struttura partecipativa ristretta e quando l’accertamento dei maggiori ricavi diventa definitivo nei confronti della società, circostanza che rafforza la legittimità dell’imputazione ai soci.
Tuttavia, alcune decisioni di merito hanno mostrato maggiore attenzione alla posizione del socio di minoranza o del socio meramente finanziatore, richiedendo all’Amministrazione finanziaria di dimostrare ulteriori elementi indiziari quando la partecipazione societaria sia particolarmente marginale.
Considerazioni conclusive
La presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa rappresenta uno degli strumenti più incisivi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’accertamento dei redditi societari.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche nelle pronunce più recenti, conferma la solidità di questo orientamento, ribadendo che:
- l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima l’imputazione presuntiva ai soci;
- l’onere della prova contraria grava sui contribuenti;
- la prova deve essere concreta e rigorosa.
Ne deriva che, in sede contenziosa, la difesa del socio deve essere costruita non solo sulla contestazione dell’accertamento societario, ma soprattutto sulla dimostrazione documentale della mancata percezione degli utili o della reale estraneità alla gestione sociale.
