Domande Frequenti
01. Come aprire un’attività in Italia
“Vorrei aprire una società/ditta individuale, come devo fare ?”
Se vuoi aprire un’attività in Italia devi svolgere una serie di attività per le quali avrai bisogno di un commercialista dedicato che possa:
- Offrirti una consulenza personalizzata con tutti i dettagli e le informazioni fondamentali per avviare un'attività in Italia
- Iscrivere la tua società al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Paese che hai scelto. Nota bene: la data di iscrizione non coincide necessariamente con la data di inizio, che può essere posticipata.
- Comunicare la data di inizio dell'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di inizio.
- Valutare se è necessaria l'autorizzazione del Comune prima di avviare la tua attività, per contattare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), lo sportello online dove vengono richieste tutte le licenze e i permessi previsti dalla legge.
- Richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata.
- Richiedere una partita IVA.
Offriamo una consulenza personalizzata in materia di diritto societario e tributario italiano.
Se vuoi aprire un’attività in Italia devi svolgere una serie di attività per le quali avrai bisogno di un commercialista dedicato che possa:
- Offrirti una consulenza personalizzata con tutti i dettagli e le informazioni fondamentali per avviare un'attività in Italia
- Iscrivere la tua società al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Paese che hai scelto. Nota bene: la data di iscrizione non coincide necessariamente con la data di inizio, che può essere posticipata.
- Comunicare la data di inizio dell'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di inizio.
- Valutare se è necessaria l'autorizzazione del Comune prima di avviare la tua attività, per contattare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), lo sportello online dove vengono richieste tutte le licenze e i permessi previsti dalla legge.
- Richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata.
- Richiedere una partita IVA.
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02. Come difendersi dalle cartelle esattoriali
“Buonasera, vi scrivo per un problema che mi si sta manifestando. Mi sono pervenute delle cartelle esattoriali ma purtroppo in questo momento non ho la liquidità per poterle pagare. Intestate a me sono l’auto e l’abitazione di famiglia e ho paura che possano essere pignorate. Cosa posso fare?”
L’accelerazione dei tempi di riscossione delle imposte da parte dello Stato negli ultimi anni ha fatto emergere un tema di grande interesse collettivo, vista la grande quantità di contribuenti coinvolti in situazioni debitorie con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rispetto al passato oggi i contribuenti interessati rischiano di incorrere rapidamente in procedure di esecuzione forzata: chi è inadempiente rischia inoltre di veder lievitare l’importo delle cartelle, a causa dell’accumulo di interessi e sanzioni.
La preoccupazione è più che fondata: le procedure di pignoramento possono essere avviate in qualsiasi momento e senza particolari preavvisi.
Tuttavia, una soluzione esiste, ma serve una soluzione immediata per mettersi in regola.
Chiamaci per una consulenza personalizzata.
L’accelerazione dei tempi di riscossione delle imposte da parte dello Stato negli ultimi anni ha fatto emergere un tema di grande interesse collettivo, vista la grande quantità di contribuenti coinvolti in situazioni debitorie con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rispetto al passato oggi i contribuenti interessati rischiano di incorrere rapidamente in procedure di esecuzione forzata: chi è inadempiente rischia inoltre di veder lievitare l’importo delle cartelle, a causa dell’accumulo di interessi e sanzioni.
La preoccupazione è più che fondata: le procedure di pignoramento possono essere avviate in qualsiasi momento e senza particolari preavvisi.
Tuttavia, una soluzione esiste, ma serve una soluzione immediata per mettersi in regola.
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03. Gli errori comuni commessi dagli imprenditori – “Cash Is King”
“Il mio fatturato è in aumento ma nonostante questo non ho liquidità. Quando arrivano le scadenze per il pagamento dei fornitori e delle imposte faccio fatica, com’è possibile ?
“CASH IS KING”: questa citazione che rappresenta una autentica regola di condotta ed uno dei pilastri ortodossi per chiunque eserciti un'attività imprenditoriale attribuibile ad Andrew Mellon, banchiere statunitense che visse a cavallo tra il 1800 ed il 1900 e considerato uno dei pionieri del capitalismo americano.
Non sempre il guadagno contabile si traduce in liquidità: nonostante un bilancio che mostra profitti, il conto in banca si prosciuga. I guadagni sulla carta possono essere annullati da crediti non riscuotibili o ritardi nei pagamenti. Ecco perché:
• Il Ciclo di Conversione della Cassa è Critico: calcolare quanto tempo impiega l’investimento iniziale a trasformarsi in cassa è vitale.
• La Previsione del Flusso di Cassa Salvaguarda il Futuro: con previsioni accurate, una società può anticipare deficit e agire per evitarli prima che si manifestino.
Nel business moderno, la capacità di un’impresa di mantenere un saldo controllo sul proprio flusso di cassa può significare la differenza tra il successo e il fallimento. La cassa è fondamentale per:
- Operazioni giornaliere: la cassa è l’ossigeno che alimenta i processi giornalieri, dall’acquisto di materie prime alla copertura delle spese generali, la liquidità immediata è un requisito imprescindibile per la continuità operativa.
- Base per Investimenti: è con la cassa disponibile che si persegue la crescita e rende possibile l’espansione la ricerca e lo sviluppo;
- Imprevisti: In tempi di turbolenza economica, un cuscinetto di cassa può difendere l’azienda da shock, consentendo di sopravvivere alla volatilità del mercato.
Un’elevata percentuale di fallimenti aziendali è riconducibile alla cattiva gestione del flusso di cassa. Senza un ingresso costante di denaro, le imprese stentano a sovvenzionare le spese correnti, creando un effetto a catena che può condurre al collasso.
La frase “Cash is King” non è un semplice adagio, ma un principio cardine che custodisce il destino delle imprese.
Contattaci per una consulenza dedicata!
“CASH IS KING”: questa citazione che rappresenta una autentica regola di condotta ed uno dei pilastri ortodossi per chiunque eserciti un'attività imprenditoriale attribuibile ad Andrew Mellon, banchiere statunitense che visse a cavallo tra il 1800 ed il 1900 e considerato uno dei pionieri del capitalismo americano.
Non sempre il guadagno contabile si traduce in liquidità: nonostante un bilancio che mostra profitti, il conto in banca si prosciuga. I guadagni sulla carta possono essere annullati da crediti non riscuotibili o ritardi nei pagamenti. Ecco perché:
• Il Ciclo di Conversione della Cassa è Critico: calcolare quanto tempo impiega l’investimento iniziale a trasformarsi in cassa è vitale.
• La Previsione del Flusso di Cassa Salvaguarda il Futuro: con previsioni accurate, una società può anticipare deficit e agire per evitarli prima che si manifestino.
Nel business moderno, la capacità di un’impresa di mantenere un saldo controllo sul proprio flusso di cassa può significare la differenza tra il successo e il fallimento. La cassa è fondamentale per:
- Operazioni giornaliere: la cassa è l’ossigeno che alimenta i processi giornalieri, dall’acquisto di materie prime alla copertura delle spese generali, la liquidità immediata è un requisito imprescindibile per la continuità operativa.
- Base per Investimenti: è con la cassa disponibile che si persegue la crescita e rende possibile l’espansione la ricerca e lo sviluppo;
- Imprevisti: In tempi di turbolenza economica, un cuscinetto di cassa può difendere l’azienda da shock, consentendo di sopravvivere alla volatilità del mercato.
Un’elevata percentuale di fallimenti aziendali è riconducibile alla cattiva gestione del flusso di cassa. Senza un ingresso costante di denaro, le imprese stentano a sovvenzionare le spese correnti, creando un effetto a catena che può condurre al collasso.
La frase “Cash is King” non è un semplice adagio, ma un principio cardine che custodisce il destino delle imprese.
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04. Consulenza a cittadini stranieri e lavoratori frontalieri.
“Sono un cittadino straniero o un lavoratore frontaliero e cerco un Commercialista esperto nella materia.”
La normativa comunitaria indica il “lavoratore frontaliero” qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna, di regola, ogni giorno o almeno una volta alla settimana, possedendo una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
Molte le modifiche subite dal regime di tassazione dei lavoratori frontalieri che sono passate dalla totale esclusione di tali redditi dalla base imponibile Irpef ad una sua tassazione col riconoscimento di una franchigia di esenzione.
La peculiarità della materia fa si che, nella maggior parte dei casi, le norme che regolano la tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri, o di redditi da lavoro prodotti all’estero da “residenti fiscali” in Italia, non a tutti i professionisti siano note nelle loro specificità tecniche.
Forniamo assistenza nella compilazione dei modelli RW e consulenza per la regolarizzazione di conti correnti e altri redditi prodotti all’estero.
Gestiamo numerose pratiche di Voluntary Disclosure (rientro dei capitali dall’estero) con specifico riguardo a situazioni riguardanti lavoratori ed ex lavoratori frontalieri.
Lo scambio di informazioni fiscali tra gli Stati risulta essere sempre più automatizzato e questi adempimenti non devono essere sottovalutati. Ignorarli potrebbe significare incorrere in pesanti sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate
Contattaci per fissare un appuntamento.
La normativa comunitaria indica il “lavoratore frontaliero” qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna, di regola, ogni giorno o almeno una volta alla settimana, possedendo una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
Molte le modifiche subite dal regime di tassazione dei lavoratori frontalieri che sono passate dalla totale esclusione di tali redditi dalla base imponibile Irpef ad una sua tassazione col riconoscimento di una franchigia di esenzione.
La peculiarità della materia fa si che, nella maggior parte dei casi, le norme che regolano la tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri, o di redditi da lavoro prodotti all’estero da “residenti fiscali” in Italia, non a tutti i professionisti siano note nelle loro specificità tecniche.
Forniamo assistenza nella compilazione dei modelli RW e consulenza per la regolarizzazione di conti correnti e altri redditi prodotti all’estero.
Gestiamo numerose pratiche di Voluntary Disclosure (rientro dei capitali dall’estero) con specifico riguardo a situazioni riguardanti lavoratori ed ex lavoratori frontalieri.
Lo scambio di informazioni fiscali tra gli Stati risulta essere sempre più automatizzato e questi adempimenti non devono essere sottovalutati. Ignorarli potrebbe significare incorrere in pesanti sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate
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05. Come pagare correttamente le imposte
“Come funziona il pagamento delle tasse in Italia ?”
Il contribuente versa l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto - in una o due rate - e un saldo. In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.
L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
• unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
• due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.
In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24.
Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta. Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.
Contattaci per un’assistenza dedicata.
Il contribuente versa l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto - in una o due rate - e un saldo. In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.
L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
• unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
• due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.
In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24.
Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta. Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.
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06. Contenzioso fiscale
“Ho ricevuto un atto da parte dell’Agenzia delle Entrate che ritengo ingiusto, come posso fare per difendermi ?”
Il contribuente che ritiene illegittimo o infondato un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti preliminarmente può presentare all’Ufficio dell’Agenzia una richiesta di riesaminare, in tutto o in parte, gli elementi e i dati contenuti nell’atto ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.
La richiesta di riesame non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso
Se tale richiesta di riesame non andasse a buon fine, il contribuente può proporre ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Ti spieghiamo la procedura:
- Come si presenta il ricorso
Le notificazioni, le comunicazioni e il deposito degli atti del processo tributario avvengono in via telematica secondo le regole del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163 - pdf.
Il contribuente deve notificarlo all’Ufficio che ha emanato l’atto tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso. Il termine dei 60 giorni è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.
Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro, invece, è obbligatoria l’assistenza di uno dei difensori individuati dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Prima della costituzione in giudizio presso la Corte di giustizia tributaria è dovuto il contributo unificato che varia in base al valore della controversia, secondo gli importi previsti all’articolo 13, comma 6-quater del DPR n. 115/2002.
- Costituzione in giudizio
Dopo la notifica del ricorso all’Ufficio, il contribuente deve costituirsi in giudizio, depositando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado il ricorso e il proprio fascicolo, con la copia dell’atto impugnato e i documenti che vuole presentare in giudizio.
- Pagamento in pendenza del giudizio di primo grado
Anche in caso di ricorso, il contribuente deve versare (in forma provvisoria e in alcuni casi parziale) le somme richieste con l'atto impugnato pari ad un terzo delle somme contestate. Se il ricorso viene accolto, le somme pagate in più rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia deve essere rimborsato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
- Sospensione dell’atto impugnato
Il contribuente può chiedere al giudice la sospensione del pagamento se ritiene che l’atto impugnato possa causargli un danno grave e irreparabile (articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992).
La richiesta va inserita nel ricorso oppure presentata con atto separato. La richiesta deve essere notificata alle altre parti e depositata presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria.
La sospensione concessa dal giudice viene meno con la pubblicazione della sentenza.
- Trattazione della controversia
La controversia è trattata dai giudici in “camera di consiglio”, cioè senza la presenza delle parti.
Sia il contribuente che l’Ufficio possono chiedere che la discussione avvenga in pubblica udienza.
- Spese del giudizio
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio (articolo 15, D.Lgs. n. 546 del 1992).
- I gradi di giudizio successivi al primo
Dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, è possibile ricorrere in appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.
Il ricorso in appello è proposto nelle stesse forme e con le stesse modalità del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e deve essere depositato nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro trenta giorni dalla proposizione.
Contattaci per un preventivo!
Il contribuente che ritiene illegittimo o infondato un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti preliminarmente può presentare all’Ufficio dell’Agenzia una richiesta di riesaminare, in tutto o in parte, gli elementi e i dati contenuti nell’atto ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.
La richiesta di riesame non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso
Se tale richiesta di riesame non andasse a buon fine, il contribuente può proporre ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Ti spieghiamo la procedura:
- Come si presenta il ricorso
Le notificazioni, le comunicazioni e il deposito degli atti del processo tributario avvengono in via telematica secondo le regole del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163 - pdf.
Il contribuente deve notificarlo all’Ufficio che ha emanato l’atto tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso. Il termine dei 60 giorni è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.
Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro, invece, è obbligatoria l’assistenza di uno dei difensori individuati dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Prima della costituzione in giudizio presso la Corte di giustizia tributaria è dovuto il contributo unificato che varia in base al valore della controversia, secondo gli importi previsti all’articolo 13, comma 6-quater del DPR n. 115/2002.
- Costituzione in giudizio
Dopo la notifica del ricorso all’Ufficio, il contribuente deve costituirsi in giudizio, depositando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado il ricorso e il proprio fascicolo, con la copia dell’atto impugnato e i documenti che vuole presentare in giudizio.
- Pagamento in pendenza del giudizio di primo grado
Anche in caso di ricorso, il contribuente deve versare (in forma provvisoria e in alcuni casi parziale) le somme richieste con l'atto impugnato pari ad un terzo delle somme contestate. Se il ricorso viene accolto, le somme pagate in più rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia deve essere rimborsato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
- Sospensione dell’atto impugnato
Il contribuente può chiedere al giudice la sospensione del pagamento se ritiene che l’atto impugnato possa causargli un danno grave e irreparabile (articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992).
La richiesta va inserita nel ricorso oppure presentata con atto separato. La richiesta deve essere notificata alle altre parti e depositata presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria.
La sospensione concessa dal giudice viene meno con la pubblicazione della sentenza.
- Trattazione della controversia
La controversia è trattata dai giudici in “camera di consiglio”, cioè senza la presenza delle parti.
Sia il contribuente che l’Ufficio possono chiedere che la discussione avvenga in pubblica udienza.
- Spese del giudizio
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio (articolo 15, D.Lgs. n. 546 del 1992).
- I gradi di giudizio successivi al primo
Dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, è possibile ricorrere in appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.
Il ricorso in appello è proposto nelle stesse forme e con le stesse modalità del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e deve essere depositato nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro trenta giorni dalla proposizione.
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07. Il regime forfettario
“Ho sentito dire che se apro la partita iva individuale pago solo il 5% di tasse, mi hanno detto che si chiama regime forfettario, di che si tratta ?”
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
La legge prevede specifici requisiti per l’adesione al regime e prevede cause di esclusione, in presenza delle quali non è possibile accedere ai benefici.
I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore ha stabilito che il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.
Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
• qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
E’ fondamentale segnalare che, a tali imposte sostitutive del 15% o 5%, a seconda dei casi, andranno aggiunti i contributi previdenziali comunque dovuti sul reddito.
Contattaci per eventuali chiarimenti!
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
La legge prevede specifici requisiti per l’adesione al regime e prevede cause di esclusione, in presenza delle quali non è possibile accedere ai benefici.
I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore ha stabilito che il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.
Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
• qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
E’ fondamentale segnalare che, a tali imposte sostitutive del 15% o 5%, a seconda dei casi, andranno aggiunti i contributi previdenziali comunque dovuti sul reddito.
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